MODIFICATO IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08: QUALI NOVITA’?
Con la Legge 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Stiamo parlando del cosiddetto “Decreto Fiscale” (o anche “Fisco Lavoro”), che contiene anche modifiche rilevanti al D. Lgs. 81/08, il ben noto Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.
Le modifiche apportate al D. Lgs. 81/08, a partire da quando entrano in vigore le disposizioni della Legge 215/2021, cioè immediatamente, dal 21/12/21, riguardano i seguenti articoli:
- art. 7, sui “Comitati regionali di coordinamento”;
- art. 8, sul “Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”;
- art. 13, sulla “Vigilanza”;
- art. 14, sui Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- art. 18, sugli “Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente”;
- art. 19, sugli “Obblighi del Preposto”;
- art. 37, sulla “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”;
- art. 51, sugli “Organismi paritetici”;
- art. 52, sul “Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità”;
- art. 55, sulle “Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente”;
- art. 56, sulle “Sanzioni per il Preposto”;
- art. 79, sui “Criteri per l’individuazione e l’uso” dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI);
- art. 99, sulla “Notifica preliminare”.
Vediamo di seguito di approfondire le principali modifiche.
VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
I provvedimenti di sospensione dell’azienda possono essere adottati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dalle Aziende Sanitarie Locali quando:
- all’atto ispettivo almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti impiegato senza instaurazione del rapporto di lavoro;
- vengono verificate gravi carenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell’allegato I del D.Lgs. 81/08, quali:
- Mancata elaborazione del DVR;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Mancata elaborazione del POS;
- Mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto;
- Mancanza di protezione contro il vuoto;
- Mancata applicazione delle armature di sostegno;
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici;
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi;
- Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti;
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o controllo;
- Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.
Il nuovo art. 14 del D.Lgs. 81/08, non prevede più la necessità di reiterazione delle violazioni per la sospensione dell’attività, ma sarà sufficiente infatti che queste siano accertate dall’organo di vigilanza per poter emettere provvedimento di sospensione.
OBBLIGO DI INDIVIDUARE IL PREPOSTO
Le modifiche introdotte all’art. 18 prevedono l’obbligatoria individuazione del Preposto: la legge non dà indicazione sulle modalità con cui attribuire l’incarico al Preposto, ma è pacifico che dovrà essere formalizzato e controfirmato per poter essere verificabile e attestare che le parti, ossia il Datore di Lavoro e il Preposto, ne fossero a conoscenza.
Viene inoltre indicato che il Datore di lavoro ha l’obbligo, nello svolgimento delle attività di apparto indicati all’art. 26 del D.lgs. 81/08 di indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il personale dell’appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di Preposto.
ATTIVITÀ FORMATIVE E DI ADDESTRAMENTO
Modificato anche l’art. 37 del D.lgs. 81/08, nel quale viene indicato che entro il 30 giugno 2022 verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, in cui verranno:
- individuate le durate, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro;
- individuate le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche le modalità delle verifiche dell’efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
Con le modifiche apportate all’art. 37 del D. Lgs. 81/08 viene inoltre indicato che:
- l’addestramento consiste nello svolgimento di prova prativa, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, anche in relazione all’applicazione delle procedure di lavoro
- l’avvenuto addestramento dovrà essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato
- la formazione per i Preposti, nonché l’aggiornamento abbia cadenza biennale e che questa possa essere erogata esclusivamente con modalità in presenza.
La lettura dei combinati disposti porta a concludere che tutte le novità introdotte restano sospese in attesa dell’emanazione del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, che, come già detto, dovrà entrare in vigore entro il 30/6/2022.
RUOLO DEL PREPOSTO IN AZIENDA
Una ulteriore modifica riguarda la funzione del Preposto sulla sicurezza.
Ora nel D. Lgs. 81/08 viene indicato esplicitamente che il Preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
Inoltre viene modificato l’art. 19 del D. Lgs. 81/08 sugli “Obblighi del Preposto”, prevedendo che il Preposto deve interrompere l’attività lavorativa quando:
- il lavoratore non segue le indicazioni in materia di salute e sicurezza individuate da Datore di Lavoro e dirigenti per l’utilizzo di attrezzature di lavoro o dispositivi di protezione collettiva e individuale (DPI);
- Il Preposto individua carenze o non conformità che possono dar luogo a situazioni di pericolo.
