Verifiche supplementari e ventennali
Il punto 3.2.3 del D.M. 11 aprile 2011 afferma che “Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari di cui al punto 2, lettera c), effettuate secondo le norme tecniche”.
Quando è necessario effettuare un’indagine supplementare per i carriponte o argani?
I carriponte, le gru a bandiera e i paranchi non rientrano in nessuna delle categorie di gru menzionate all’interno della normativa di riferimento sopra riportata (gru mobili, gru trasferibili e ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato), tuttavia occorre ricordare che:
– il datore di lavoro ha la responsabilità della messa in sicurezza e perfetto stato di uso e manutenzione dell’attrezzatura di sollevamento come previsto dal costruttore e in conformità all’utilizzo e all’ambiente di lavoro (rif. D.Lgs 81/08 Art. 71);
– i dispositivi di sollevamento di serie sono progettati per una durata teorica media di 10 anni. Una scelta non corrispondente alle condizioni di impiego effettive fa in modo che la durata effettiva possa ridursi a un valore sensibilmente inferiore a 10 anni. (rif. normativa FEM 9.511).
